Aereo di linea, simbolo di partenza o rimpatrio

Per espulsione coattiva (退去強制) s’intende l’atto amministrativo previsto dalla legge sull’immigrazione che, alle condizioni di legge, obbliga uno straniero che si trova in Giappone a lasciare il Paese in modo coercitivo.

Che cos’è la procedura di espulsione coattiva

Compito dell’Immigration Services Agency è, tra l’altro, far uscire dal territorio — secondo l’indirizzo sotto la superintendenza del Ministro della Giustizia — gli stranieri che rientrano nelle cause di espulsione di cui all’art. 24, ad esempio chi è entrato irregolarmente, ha oltrepassato i limiti del titolo di soggiorno o è in altro modo in posizione illecita, al fine di proteggere la sicurezza e gli interessi dello Stato.

Quando, a seguito di controlli o accertamenti, sussistono sospette violazioni della legge, le autorità attuano con l’attenzione dovuta, tra l’altro, l’istruttoria per le violazioni, l’esame in sede d’imputazione per violazione e l’udienza orale, al fine di chiarire i fatti e valutare anche le circostanze personali dello straniero. Chi è destinato all’espulsione coattiva è in linea di massima avviato con sollecitudine al rimpatrio verso lo Stato di cittadinanza o altra destinazione idonea.

Tra coloro che hanno violato la legge, chi soddisfa determinati requisiti può lasciare il Paese con procedure semplificate tramite l’ordine a lasciare il territorio. Ove ricorrano le condizioni, è possibile altresì la presentazione spontanea presso l’ufficio regionale d’immigrazione (出頭申告) da parte dello straniero sottoposto a espulsione: chi desidera un rientro precoce e ha già in regola requisiti di rimpatrio (passaporto, biglietto aereo, ecc.) può ottenere la partenza senza indebita dilazione.

Nel corso della procedura sono previste, tra l’altro, le misure di sorveglianza (procedere senza custodia cautelare in struttura, restando nel contesto sociale), la liberazione provvisoria per gravi motivi di salute o umanitari, nonché la domanda di permesso speciale di soggiorno.

※ Le informazioni di questa pagina si fondano, tra l’altro, su «Procedura di espulsione coattiva» e «Procedura di espulsione coattiva e ordine a lasciare il territorio» pubblicate dall’Immigration Services Agency.

Cause di espulsione (art. 24)

  1. chi è entrato in Giappone senza possedere un passaporto valido o, pur possedendolo, vi è entrato con l’intento di sbarcare senza il permesso dell’ufficiale d’imbarco;
  2. chi è sbarcato in Giappone senza il permesso dell’ufficiale d’imbarco;
  3. chi ha subito la revoca dello status di soggiorno (在留資格);
  4. chi, avendo subito la revoca dello status di soggiorno, resta oltre il termine ragionevole per lasciare il Giappone;
  5. chi, al fine di indurre un altro straniero a ottenere illecitamente sbarco, variazione dello status, proroga del soggiorno, ecc. ha contraffatto documenti, ne ha fatto uso o ne ha ceduto l’uso o ha commesso atti equivalenti;
  6. lo straniero che soggiorna in Giappone e rientra nei casi elencati di seguito
  7.   
          
    1. chi viola il divieto di svolgere, fuori dallo status di soggiorno consentito, attività imprenditoriale o lavoro retribuito, se ciò appare in modo evidente accertato;
    2.     
    3. chi, senza aver ottenuto rinnovo o variazione, resta oltre il periodo di soggiorno ammesso (overstay, superamento del termine);
    4.     
    5. chi ha commesso tratta di esseri umani o fatti analoghi;
    6.     
    7. chi è stato condannato per un reato in materia di passaporti o documenti d’identità;
    8.     
    9. chi è stato condannato per un reato che viola la legge sull’immigrazione;
    10.     
    11. chi è stato condannato, per reato relativo all’(ex) anagrafe straniera, a pena detentiva non inferiore al limite minimo previsto o a pena più grave;
    12.     
    13. il minore condannato a reclusione, con o senza lavori, per un termine di oltre tre anni;
    14.     
    15. chi ha ricevuto condanna passata in giudicato per reato in materia di stupefacenti;
    16.     
    17. chi ha ricevuto, per un altro reato, la condanna a reclusione a tempo di oltre un anno, a reclusione a tempo indeterminato o a pena più grave, ovvero a pena sostitutiva o detentiva equivalente;
    18.     
    19. chi svolge attività collegate direttamente alla prostituzione;
    20.     
    21. chi ha agevolato, indotto o coadiuvato un altro straniero in illecito sbarco o illecito ingresso;
    22.     
    23. chi con la forza mira a rovesciare la Costituzione giapponese o il governo costituito sotto di essa, o che costituisce o aderisce a un partito o organizzazione che mira a tali azioni o le propugna;
    24.     
    25. chi costituisce, aderisce a o mantiene stretti legami con una delle seguenti organizzazioni       
                
      1. un’organizzazione che invoglia, in ragione del fatto di essere funzionari, ad atti di violenza o all’omicidio contro i funzionari stessi;
      2.         
      3. un’organizzazione che invoglia a danneggiare o distruggere illecitamente le strutture a uso pubblico;
      4.         
      5. un’organizzazione che invoglia ad agitazioni o altre condotte di conflittualità finalizzate a interrompere, sospendere o intralciare la manutenzione o l’esercizio ordinario delle strutture per la sicurezza in stabilimenti o luoghi di lavoro
      6.       
        
  8. chi, per conseguire le finalità di tali partiti o organizzazioni, ha prodotto, diffuso o esposto documenti o disegni;
  9. chi il Ministro della Giustizia dichiara aver compiuto atti pregiudizievoli agli interessi o all’ordine pubblico in Giappone;
  10. chi soggiorna con status di soggiorno a breve termine e, in collegamento con l’esito o lo svolgimento in Giappone di competizioni sportive internazionali o simili, o con l’intento d’ostacolare il buon svolgimento, ha commesso omicidio, lesioni, minacce, violenze, danneggiamento di edifici o altro presso le sedi degli eventi;
  11. chi ha violato le condizioni allegate a un permesso di sbarco provvisorio;
  12. chi, sottoposto a rifiuto d’imbarco e a ordine a lasciare il territorio, resta oltre il termine per partire senza indebita dilazione;
  13. chi ha ricevuto il permesso di sbarco in porto, ecc. e resta oltre il periodo consentito;
  14. chi ha subito la revoca di autorizzazioni ripetute allo sbarco di membri d’equipaggio e resta oltre il termine per lasciare il Paese;
  15. chi ha rinunciato alla cittadinanza giapponese o, se straniera nata in Giappone, resta senza aver acquisito uno status di soggiorno oltre 60 giorni dalla perdita della cittadinanza o dalla nascita;
  16. chi ha ricevuto un ordine a lasciare il territorio e resta oltre la scadenza prevista per l’uscita;
  17. chi ha subito l’annullamento dell’ordine a lasciare il territorio per violazione delle condizioni a esso allegate;
  18. chi ha subito la revoca del riconoscimento dello status di rifugiato

La procedura di espulsione coattiva

La procedura segue, per fasi, questo ordine: istruttoria per le violazioni → trattenimento → esame → udienza orale → opposizione (異議申出) → provvedimento di espulsione coattiva (令書) → esecuzione. Di seguito una sintesi.

Flusso della procedura

  1. Istruttoria per le violazioni

  2. Trattenimento

  3. Esame

  4. Udienza orale

  5. Opposizione

  6. Emissione del provvedimento di espulsione

  7. Esecuzione del provvedimento

Istruttoria per le violazioni

L’istruttoria per le violazioni è l’indagine svolta dagli ufficiali d’immigrazione sull’esistenza o meno delle cause di espulsione, comprendente audizione di sospettati e testimoni e, con decreto emesso dal giudice del tribunale distrettuale o del tribunale per le cause minori, perquisizione e sequestro, ove ne ricorrano i presupposti.

Trattenimento

Se sussistono motivi per ritenere che la persona indagata rientri nelle cause di espulsione e non siano soddisfatti i requisiti per l’ordine a lasciare il territorio, l’ufficiale richiede al capo istruttore l’emissione dell’ordine di trattenimento. Se quest’ultimo riconosce i presupposti e emette l’ordine, l’indagata può essere condotta in struttura di trattenimento entro un termine massimo di 30 giorni, prorogabili per altri 30 in presenza di circostanze eccezionali.

Nei limiti, anche laddove sussistano le cause, se la persona intende rimpatriare, si presenta spontaneamente presso l’ufficio d’immigrazione e sembra in grado di coprire le spese del viaggio, e non sussistono sospetti di reati oltre la sola violazione d’immigrazione, l’indagine può svolgersi a domicilio, senza custodia in struttura.

Esame

Entro 48 ore dal trattenimento, l’ufficiale consegna all’istruttore d’immigrazione l’indagata unitamente al fascicolo e alle prove. L’istruttore esamina i documenti, raccoglie le dichiarazioni e accerta se sussistono le cause. Se le cause mancano, l’indagata è lasciata immediatamente in libertà.

Se sussistono requisiti per l’ordine a lasciare il territorio, la pratica prosegue con quella procedura e l’indagata, di regola, è messa in libertà dopo l’emissione dell’ordine. Se risulta che spetta l’espulsione coattiva, l’esito e il diritto a richiedere l’udienza orale vengono comunicati. Se l’indagata non contesta, il capo istruttore emette il provvedimento di espulsione coattiva.

Udienza orale

Se l’indagata contesta, può, entro tre giorni dalla notifica, richiedere l’udienza orale al funzionario speciale preposto. Il funzionario esamina la documentazione, ascolta l’indagata e verifica se l’istruttore ha errato. Se l’esame istruttorio risulta errato e le cause d’espulsione mancano, l’indagata è lasciata in libertà.

Se sussistono invece i requisiti per l’ordine a lasciare il territorio, le conseguenze seguono quella procedura. Se l’esito istruttorio resta valido, se ne dà atto e si informa l’indagata del diritto a proporre opposizione. Se l’indagata accetta, il capo istruttore emette il provvedimento di espulsione coattiva.

Opposizione

Se l’indagata contesta la decisione, entro tre giorni dalla notifica può proporre opposizione al Ministro della Giustizia. Il Ministro, o il direttore d’ufficio regionale a cui siano state delegate le competenze, esamina per iscritto se l’opposizione ha fondamento.

Se l’opposizione è fondata e non sussistono le cause, l’indagata è messa in libertà. Se il caso rientra nell’ordine a lasciare il territorio, la pratica prosegue con quella strada. Se l’opposizione non ha fondamento e non si riconosce il permesso speciale di soggiorno, il capo istruttore emette il provvedimento. Pur senza accogliere l’opposizione, il Ministro può concedere in casi particolari il permesso speciale e disporre la liberazione immediata (ad esempio in presenza di permesso di soggiorno di lungo periodo, anziana residenza in Giappone in qualità di cittadina giapponese, vittima di tratta, ecc.) ai sensi dell’art. 50.

Esecuzione del provvedimento di espulsione

Il provvedimento emesso dal capo istruttore è eseguito dagli ufficiali d’immigrazione. Chi ne è destinatario può, con autorizzazione del direttore del centro o del capo istruttore, lasciare il Giappone a propria spesa. I soggetti sottoposti a espulsione coattiva di regola sono rimpatriati nello Stato di cittadinanza o in altra sede idonea.

Chi può sostenere le spese o ricevere sostegno economico spesso riesce a uscire in circa 10–14 giorni anche sotto trattenimento; negli altri casi, con rimpatrio a carico dello Stato, il soggiorno in struttura può prolungarsi.

Requisiti (principali procedure collegate all’espulsione coattiva)

Domanda di permesso speciale di soggiorno

  • Destinatari della procedura: stranieri che rientrano nelle cause di espulsione (art. 24).
  • Termine per la presentazione: dal momento in cui siano stati notificati l’ordine di trattenimento (compresi i casi sotto liberazione provvisoria) o siano iniziate le misure di sorveglianza, fino all’emissione del provvedimento di espulsione coattiva.
  • Il Ministro della Giustizia può concedere il permesso speciale ove, tra l’altro, sussistano le ipotesi di cui all’art. 50: permesso di soggiorno di lungo periodo; passata residenza in Giappone in qualità di cittadina giapponese; soggiorno sottoposto al controllo d’altrui per tratta; riconoscimento di rifugiato o di status equipollente di protezione complementare; o altre circostanze per cui, secondo l’apprezzamento del Ministro, il soggiorno vada concesso in via eccezionale.

Domanda di liberazione provvisoria

  • Destinatari della procedura: stranieri trattenuti a seguito di ordine di trattenimento o di provvedimento di espulsione coattiva.
  • Requisiti per l’ammissione: quando, per salute, umanità o altri motivi simili, è ragionevole sospendere temporaneamente la custodia; occorre un motivo idoneo a giustificare l’esigenza, senza che bastino da sole le stesse condizioni valutabili per le misure di sorveglianza (senza liberazione in struttura).
  • Chi può presentare la domanda: l’indagata stessa, il suo rappresentante, il tutore, il coniuge, i parenti in linea retta o i fratelli. È necessario indicare un garante a garanzia della persona (身元保証人).

Domanda di provvedimento sulle misure di sorveglianza

  • Destinatari della procedura: stranieri trattenuti a seguito di ordine di trattenimento o di provvedimento di espulsione (compresi i liberati in via provvisoria).
  • Requisiti prima dell’emissione del provvedimento di espulsione: il capo istruttore valuta, congiuntamente, il rischio di fuga o di occultamento delle prove, l’onere del trattenimento, ecc. e ritiene idonea la prosecuzione senza custodia; inoltre deve potersi designare un sorvegliante (監理人).
  • Requisiti dopo l’emissione del provvedimento: il capo istruttore valuta, congiuntamente, il rischio di fuga o lavoro irregolare, l’onere del trattenimento, la possibilità concreta di rimpatrio, ecc. e ritiene idoneo proseguire senza custodia fino al rimpatrio; inoltre deve potersi designare un sorvegliante (監理人).
  • Il sorvegliante è scelto tra familiari, conoscenti, ex datori di lavoro, sostenitori, avvocati, scrivani amministrativi, ecc., purché abbia compreso e accettato i doveri fissati dal provvedimento.

Udienza orale e opposizione

  • Udienza orale: se l’istruttore ritiene sussistere l’obbligo di espulsione e l’indagata sostiene l’errore della valutazione, può, entro tre giorni dalla notifica, richiedere l’udienza orale al funzionario preposto.
  • Opposizione (異議申出): se contesta l’esito notificatole, entro tre giorni dalla notifica presenta al capo istruttore una relazione in cui indica le ragioni dell’opposizione, affinché possa pervenire al Ministro della Giustizia.

Elenco dei documenti (istanze collegate all’espulsione coattiva)

Permesso speciale di soggiorno

DocumentoNote
Modulo di domanda di permesso specialeUna copia per persona. Nessun diritto di segreteria.
Copia della residence cardSe si dispone di permesso di soggiorno di lungo periodo
Estratto o certificato di cancellazione d’anagrafe, ecc.Se in passato si era iscritti in Giappone in qualità di cittadine giapponesi
Relazione (formato libero, facoltativa)Se il soggiorno in Giappone è legato a tratta o a controllo d’altrui
Copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o di status equipollenteSe si è riconosciuti rifugiate o aventi diritto a protezione complementare
Documentazione probatoriaSe esistono altre circostanze eccezionali al vaglio del Ministro

※ I documenti redatti in lingue straniere possono richiedere traduzione. Per i dettagli vedi «Domanda di permesso speciale di soggiorno» sull’Immigration Services Agency.

Liberazione provvisoria

DocumentoNote
Modulo di domanda di liberazione provvisoriaUn invio
Documento di garanzia a personaCompilato dal garante a persona (身元保証人)
Dichiarazione giurataDue copie, per l’indagata in trattenimento e per il garante
Prova dei motivi della domandaAd es. documentazione su salute o motivi umanitari
Documentazione sul garanteIdentità, reddito, contatti, ecc.

※ Per prorogare la liberazione provvisoria, modificare l’indirizzo designato o ampliare l’autorizzazione a muoversi servono moduli e motivazioni distinti. Nessun diritto di segreteria. Cfr. «Istanze relative alla liberazione provvisoria» sull’Immigration Services Agency.

Provvedimento sulle misure di sorveglianza

DocumentoNote
Modulo di domanda di provvedimentoCompilare i campi richiesti
Dichiarazione e giuramento del sorveglianteCompilata dal designando (監理人)
Documenti d’identità del responsabilePatente, residence card, ecc.
Prova di reddito e patrimonioCopia libretto, certificato d’iscrizione e pagamento d’imposta locale, ecc. (dell’indagata o di chi sostiene l’istanza)
Prova della dimoraCopia del contratto d’affitto, ecc.
Prova della fondatezza della domandaEventuali documenti aggiuntivi su richiesta dell’ufficio

※ Può essere richiesto il versamento di una cauzione. Nessun diritto di segreteria. Cfr. «Istanze relative alle misure di sorveglianza» sull’Immigration Services Agency.

Le domande vanno presentate al ufficio regionale d’immigrazione che segue l’indagata in struttura o che gestisce liberazione o sorveglianza. Gli orari d’accettazione variano: verificare presso l’ufficio regionale di competenza.