
Con il visto per categoria “abbiente” (lungo soggiorno a fini turistici o di cura e coniuge che accompagna), i cittadini stranieri che desiderano restare a lungo in Giappone a fini turistici possono presentare istanza per un soggiorno fino a un massimo di un anno.
Che cosa sono l’attività specifica n. 40 e n. 41 (spiegazione dettagliata)
Tra gli status Attività specifica, la categoria riferita a un lungo soggiorno a fini turistici, di cura o assimilabili è distinta, ai sensi dell’ordinanza del Ministero della Giustizia, in n. 40 (soggiornante principale) e n. 41 (coniuge che accompagna).
Attività specifica n. 40 (soggiornante a lungo a fini turistici, di cura o assimilabili)
Riguarda chi soggiorna in Giappone per un periodo non superiore a un anno e svolge attività turistiche, di cura o assimilabili. Non è consentito lavorare subordinatamente o in proprio. È adatto a chi mira a viaggi, soggiorni per benessere o permanenze rilassate in Giappone.
- Periodo di soggiorno: 6 mesi (presentando domanda di proroga del periodo di soggiorno presso la sede competente dell’ufficio d’immigrazione in loco prima della scadenza dei 6 mesi, è possibile restare fino a un massimo di un anno).
- Solo con domanda dall’estero non si può chiedere il certificato di idoneità (COE). Di norma occorre entrare in Giappone in soggiorno di breve durata (o regime di esenzione visto, ecc.), quindi presentare in Giappone all’ufficio d’immigrazione la domanda di rilascio del COE; se al momento del rilascio ci si trova in Giappone, la carta di soggiorno si ottiene con domanda di cambio di status. Se ci si trova all’estero, il COE va presentato all’ambasciata o al consolato per il visto; all’ingresso viene rilasciata la carta di soggiorno.
- La capacità finanziaria di norma si prova con depositi bancari (l’esclusivo utilizzo di conti titoli può, per oscillazioni di valore, non soddisfare la soglia; in tali casi possono richiedere documentazione sui depositi).
- Non vi è un limite al numero di presentazioni: usciti dal paese, è possibile ripresentare domanda.
Attività specifica n. 41 (coniuge che accompagna il titolare del n. 40)
È rivolta al coniuge che accompagna la persona soggiornante ex n. 40 se ha una nazionalità corrispondente al regime di esenzione visto per soggiorni di breve durata, analogamente al n. 40, ed è assicurata per decesso, infortunio o malattia durante il soggiorno.
- È necessario vivere alla stessa residenza in Giappone del titolare n. 40 e svolgere attività di tipo turistico, ecc.
- La domanda di riconoscimento in qualità di n. 41 richiede che l’interessato sia presente in Giappone; non è ammesso che la sola persona titolare del n. 40, già in Giappone, presenti la domanda al posto del coniuge (n. 41) assente all’estero.
- Il titolare n. 41 non è obbligato a entrare simultaneamente al titolare n. 40, ma non può entrare in Giappone prima del titolare n. 40.
- Non è ammessa la partecipazione di figli.
Requisiti (chi può presentare domanda)
Per questo status per categoria “abbiente” occorre essere di una nazionalità o posizione riconosciuta tra i paesi/territori esonerati dal visto per soggiorni di breve durata e soddisfare uno dei profili di seguito.
Requisiti per l’attività specifica n. 40
- Età 18 anni o più.
- Al momento della domanda, il totale dei depositi del richiedente e del coniuge, convertito in yen, ammonta a 30 milioni di yen o più (se l’altro coniuge intende a sua volta soggiornare in n. 40 o n. 41, vale a dire se i coniugi utilizzano ciascuno, separatamente, il medesimo istituto, 60 milioni di yen o più).
- È sottoscritta un’assicurazione che copra il decesso, l’infortunio o la malattia durante il soggiorno in Giappone.
Requisiti per l’attività specifica n. 41
- È coniuge che accompagna colui cui è stato riconosciuto il soggiorno ex n. 40 (stessa residenza in Giappone e attività di tipo turistico, ecc.).
- Si rientrano nella stessa categoria ex lettera i) (nazionalità esonero visto soggiorno breve) e h) (assicurazione di cui sopra) previste per il n. 40.
- Non si entra in Giappone prima del titolare n. 40. L’ingresso può avvenire anche in momenti diversi, ma deve essere successivo a quello del n. 40.
※ L’elenco di paesi/territori esentati è fissato nell’allegato 9 al decreto; viene aggiornato di tanto in tanto. Per l’elenco ufficiale aggiornato, consultare l’Agenzia per i servizi d’immigrazione: Attività specifica (lungo soggiorno turistico/cura e coniuge) e il testo in PDF del Ministero della Giustizia (giapponese).
Profilo e requisito di reddito/ patrimonio (sintesi)
Questo visto (attività specifica per categoria “abbiente”) si rivolge a chi, tra i paesi/territori in regime di esonero, soddisfa le condizioni seguenti.
- Età 18 anni o superiore e depositi, convertiti in yen, da almeno 30 milioni di yen (somma coniugale ammessa).
- Coniuge che accompagna la persona al punto 1 (stessa residenza in Giappone e soggiorno a fini turistici, ecc.).
- Non sono ammessi figli di accompagnamento.
- Se il coniuge non accompagna la persona al punto 1 e i coniugi utilizzano ciascuno, separatamente, il programma, occorre un patrimonio in depositi, convertito in valuta giapponese, pari a 60 milioni di yen o più (totale coniugale). Il coniuge al punto 2 non è tenuto a entrare contemporaneamente alla persona al punto 1, ma non può entrare prima di essa.
Paesi/territori in esenzione visto per soggiorni di breve durata
Per la categoria in questione, il soggiorno iniziale è di sei mesi (prorogabile); per permanenze fino a 90 giorni, invece, i cittadini ammessi a esenzione di visto in genere non hanno bisogno di visto in anticipo.
All’imbarco, per Indonesia, Thailandia e Brunei il periodo concesso spesso risulta di 15 giorni; per le altre nazioni/territori di norma 90 giorni.
Indonesia, Islanda, Singapore, Irlanda, Tailandia, Andorra, Malaysia, Italia, Brunei, Estonia, Repubblica di Corea, Austria, Taiwan, Paesi Bassi, Hong Kong, Cipro, Macao, Grecia, Croazia, Stati Uniti, San Marino, Canada, Svizzera, Svezia, Argentina, Spagna, Uruguay, Slovacchia, El Salvador, Slovenia, Guatemala, Serbia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Suriname, Danimarca, Cile, Germania, Repubblica Dominicana, Norvegia, Bahamas, Ungheria, Barbados, Finlandia, Honduras, Francia, Messico, Bulgaria, Belgio, Australia, Polonia, Nuova Zelanda, Portogallo, Macedonia, ex Jugoslavia, Israele, Malta, Turchia, Monaco, Lettonia, Tunisia, Lituania, Mauritius, Liechtenstein, Lesotho, Romania, Lussemburgo, Regno Unito
Elenco dei documenti
La documentazione varia a seconda del tipo d’istanza (rilascio COE, cambio di status, proroga, ecc.). Sotto si riporta un riepilogo basato su quanto reso noto dal Ministero della Giustizia e dall’Agenzia per i servizi d’immigrazione. Per moduli, fac-simile e criteri aggiornati, consultare sempre la pagina ufficiale dell’Agenzia.
1. Istanza di rilascio del certificato di idoneità (COE) (nuova entrata in Giappone)
【Comune a tutte le domande】
- Modulo di domanda per il rilascio del COE, 1 esemplare (PDF / Excel)
- 1 fotografia a norma
- 1 busta con affrancatura per risposta raccomandata, indirizzo e intestazione pronti
Ulteriori documenti per n. 40 (attività turistica, di cura, ecc.)
- Saldo attuale e estratto che evidenzi entrate/uscite per gli ultimi 6 mesi su conti depositi intestati al richiedente (e coniuge) (es. copia del libretto, screenshot del servizio bancario online con ultima operazione; niente file in Excel modificabile, ecc.)
- Attestato di assicurazione sanitaria integrativa e copia delle condizioni generali (periodo almeno pari a quello del soggiorno previsto, con copertura decesso, infortunio, malattà)
- Opzionale, se non ampiamente dettagliato in domanda: materiale che illustri il programma d’attività durante il soggiorno
Ulteriori documenti per n. 41 (coniuge che accompagna)
- Copia della carta di soggiorno o del passaporto del coniuge titolare n. 40, 1 esemplare
- 1 documento comprovante lo stato coniugale, es. atto di matrimonio
- Copia attestato d’assicurazione e condizioni generali (come per il n. 40)
- Opzionale, se la domanda non contiene l’esposizione: materiale sull’attività in Giappone
2. Istanza di cambio di status (da altro status a n. 40 o n. 41)
【Comune a tutte le domande】
- Passaporto e carta di soggiorno (esibiti)
- 1 fotografia a norma (non richiesta sotto i 16 anni)
- Modulo di domanda di cambio di status, 1 esemplare (PDF / Excel)
N. 40: come i documenti per il COE ex n. 40—depositi (6 mesi, saldo), assicurazione, piano di soggiorno/attività se richiesto.
N. 41: copia documento d’identità e di soggiorno del n. 40, atto coniugale, assicurazione, piano soggiorno/attività se richiesto.
3. Istanza di proroga del periodo di soggiorno (stessa attività specifica)
【Comune a tutte le domande】
- Passaporto e carta di soggiorno (esibiti)
- 1 fotografia a norma
- Modulo per la proroga, 1 esemplare (PDF / Excel)
N. 40: copia della polizza (certificato di adesione) e delle condizioni generali, documentazione che comprovi di poter sostenere le spese, resoconto o piano delle attività svolte e di quelle future.
N. 41: assicurazione, atti coniugali, copia del documento d’identità e di soggiorno del n. 40, resoconto o piano d’attività e soggiorno.
4. Principali documenti per il visto presso l’ambasciata o consolato (dopo l’ottenimento del COE)
Documenti tipici al momento del visto, una volta ottenuto il COE, se si fa domanda a un ufficio consolare giapponese all’estero.
Persona in n. 40
- Passaporto
- 1 modulo d’istanza visto, con 1 fotografia a norma
- COE originale e 1 copia (in fase d’ispezione, possono omettersi programma, depositi, assicurazione, se così disposto)
- Tabella/ piano di soggiorno
- Libretto bancario o simili, ultimi 6 mesi (saldo, movimenti; somma coniugale ammessa)
- Attestato di un’assicurazione viaggio/sanitaria con copertura decesso, infortunio, malattia, per l’intero soggiorno programmato
- (Se richiesta “da un terzo paese”) prova del soggiorno, impiego o residenza lecita in quel paese
Persona in n. 41 (coniuge)
- Passaporto
- 1 modulo d’istanza visto, con 1 fotografia a norma
- COE originale e 1 copia
- Atto comprovante lo stato coniugale
- Piano o tabella del soggiorno
- Prova di adesione a un’assicurazione adegata
- (Stessa ipotesi “terzo paese”) come sopra
- (Se il visto si richiede con procedura distinta rispetto al n. 40) copia della carta d’idoneità “attività specifica (lungo soggiorno)” del n. 40, ecc.
※ Certificato di idoneità (COE, Certificate of Eligibility): prova, ai fini d’ispezione al confine, che l’attività in Giappone non è fittizia e rientra in uno status di soggiorno (esclusi i brevi) previsto dal decreto. Lo rilascia l’ufficio d’immigrazione competente, su domanda, anche a chi al momento del deposito soggiore a breve in Giappone.
Con il certificato di idoneità, pressi ambasciata o consolato giapponese i tempi standard di trattamento (5 giorni lavorativi dal giorno successivo all’ammissione della domanda) per il rilascio del visto tendono ad essere rispettati con maggiore prevedibilità (tuttavia il mero possesso del certificato non garantisce in sé il visto).
Se un documento è in lingua straniera, si allega in genere la traduzione in giapponese. Per le prove rilasciate in Giappone, in genere non più vecchie di 3 mesi. Per ogni chiarimento, consultare l’Agenzia per i servizi d’immigrazione (pagina sull’attività specifica) e l’Immigration Information Center (tel. 0570-013904, dal Giappone) per informazioni in più lingue.
Periodo di soggiorno
Per n. 40 e n. 41: 6 mesi alla volta, con possibilità di proroga presso l’ufficio d’immigrazione in loco, entro i termini, fino a un massimo complessivo di un anno di soggiorno in Giappone.

