
Che cos'è il rifiuto dello sbarco (panoramica)
Il rifiuto dello sbarco è la misura con cui si nega l'ingresso (lo sbarco) in Giappone allo straniero che, nel giudizio delle autorità, non è idoneo a essere ammesso sul territorio; è noto anche come diniego di ingresso.
È principio consolidato del diritto internazionale che lo Stato possa rifiutare l'ingresso e lo sbarco di stranieri quando sussista il rischio di pregiudizio per la salute pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Analoghi istituti esistono in molti Paesi; in Giappone i motivi sono disciplinati dall'articolo 5 della Legge sui controlli d'immigrazione e sul riconoscimento dello status di rifugiato (cosiddetta «legge sull'immigrazione»).
Chi rientra in tali motivi non ottiene il permesso di sbarco al controllo di frontiera in aeroporto o in porto e non può entrare in Giappone. Chi è uscito dal Paese in esecuzione di un provvedimento di allontanamento forzato o di un ordine di partenza è, di regola, sottoposto per un certo periodo al divieto di sbarco (periodo di non ammissione sul territorio).
Le cinque categorie di motivi di rifiuto dello sbarco
L'art. 5 della legge sull'immigrazione prevede che lo sbarco sia negato alle persone ricadenti nelle cinque categorie seguenti (secondo le informazioni pubblicate dall'Immigration Services Agency of Japan).
- persone che, sotto il profilo igienico-sanitario, non sono idonee all'ammissione sul territorio;
- persone che, per elevata antisocialità, non sono idonee all'ammissione;
- persone che, per aver subito ad esempio allontanamento forzato dal Giappone, non sono idonee all'ammissione;
- persone che, perché potrebbero nuocere agli interessi del Giappone o all'ordine e alla sicurezza pubblici, non sono idonee all'ammissione;
- persone a cui lo sbarco è negato in applicazione del principio di reciprocità.
Periodo di divieto di sbarco
Chi è stato allontanato per soggiorno irregolare o è uscito dal Paese in esecuzione di un ordine di partenza non può, di regola, sbarcare in Giappone per i periodi di seguito indicati (da Q&A su procedure di allontanamento forzato, ordine di partenza e decisione di abbreviazione del periodo di divieto di sbarco).
- Chi è uscito in esecuzione di un ordine di partenza: 1 anno dalla data di uscita;
- Chi è stato oggetto di allontanamento forzato (senza precedenti di allontanamento forzato o di uscita per ordine di partenza): 5 anni dalla data dell'allontanamento;
- Chi ha già precedenti di allontanamento forzato o di uscita per ordine di partenza (cosiddetti «recidivi»): 10 anni dalla data dell'allontanamento;
- Chi è stato condannato a reclusione per almeno un anno o chi è stato condannato per violazione delle norme su stupefacenti, cannabis, oppio, sostanze eccitanti, ecc.: non è fissato alcun termine (divieto permanente di sbarco).
Anche trascorso il periodo di divieto, per rientrare è necessario ottenere il certificato di idoneità (COE). In presenza di precedenti di ingresso irregolare, il rilascio può essere estremamente difficile.
Dettaglio dei motivi di rifiuto dello sbarco (art. 5 della legge sull'immigrazione)
Sussiste motivo di rifiuto dello sbarco nei casi di seguito elencati.
- Pazienti affetti da malattie infettive di classe I o II o da malattie infettive designate ai sensi della legge sulla prevenzione delle malattie infettive e sull'assistenza ai malati, ovvero persone sospettate di nuova malattia infettiva.
- Persone le cui facoltà di discernimento sono costantemente compromesse da disturbo mentale, o risultano insufficienti, e che non sono accompagnate da persona designata con ordinanza del Ministero della Giustizia quale assistente delle attività o della condotta in Giappone.
- Indigenti, vagabondi o altre persone che rischiano di gravare sul bilancio dello Stato o degli enti locali.
- Persone condannate, per violazione delle leggi del Giappone o di un altro Paese, a reclusione non inferiore a un anno o a pena equivalente.
- Persone condannate per violazione, nel Giappone o all'estero, delle norme relative al controllo di stupefacenti, cannabis, oppio, sostanze eccitanti o farmaci psicotropi.
- Persone che, in collegamento con lo svolgimento o l'esito di competizioni su scala internazionale o analoga, o di conferenze internazionali, al fine di ostacolarne il regolare svolgimento, hanno ucciso o ferito persone, commesso violenze o minacce o danneggiato edifici o altri beni e sono state condannate in Giappone o all'estero, ovvero sono state costrette a lasciare il Giappone ai sensi della legge sull'immigrazione o allontanate da un altro Stato, e che, in relazione allo svolgimento o all'esito di competizioni internazionali tenute in Giappone, presentano il rischio di commettere atti analoghi nelle sedi delle gare, nei comuni interessati o in luoghi frequentati dal pubblico nelle vicinanze.
- Persone che detengono illecitamente stupefacenti o sostanze psicotrope di cui alla relativa legge, cannabis di cui alla legge sulla cannabis, papavero o oppio di cui alla legge sull'oppio, sostanze eccitanti o materie prime di cui alla legge sulle sostanze eccitanti, o strumenti per fumare oppio.
- Persone che si sono dedicate alla prostituzione, al suo indotto, alla messa a disposizione di locali o ad altre attività strettamente connesse alla prostituzione.
- Persone che hanno commesso o agevolato la tratta di esseri umani.
- Persone che detengono illecitamente armi o spade di cui alla legge sul controllo di armi e spade, o esplosivi di cui alla legge sugli esplosivi.
- Persone cui in passato è stato negato lo sbarco, che sono state allontanate con provvedimento coercitivo o che sono uscite per ordine di partenza:
- persone cui è stato negato lo sbarco per detenzione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, cannabis, papavero, oppio, sostanze eccitanti o materie prime, strumenti per fumare oppio, armi, spade o esplosivi (per 1 anno dal diniego di sbarco);
- persone sottoposte ad allontanamento coercitivo (se non vi sono precedenti di allontanamento coercitivo o di uscita per ordine di partenza: 5 anni dalla data dell'allontanamento);
- persone sottoposte ad allontanamento coercitivo (se vi sono tali precedenti: 10 anni dalla data dell'allontanamento);
- persone uscite in esecuzione di ordine di partenza (1 anno dalla data di uscita).
- Persone che, mentre soggiornavano regolarmente in Giappone con uno status di soggiorno (esclusi residente permanente e soggiornante a lungo termine), sono state condannate a reclusione per determinati reati, sono successivamente uscite dal Paese e la sentenza è divenuta definitiva, purché non siano ancora trascorsi 5 anni dalla definizione.
- Persone che attentano o propugnano la distruzione con la violenza della Costituzione giapponese o del governo costituito sotto di essa, ovvero che costituiscono o aderiscono a partiti o altre organizzazioni che attentano o propugnano tali atti.
- Persone che costituiscono o aderiscono a, o intrattengono stretti legami con, i partiti o le organizzazioni di cui al seguente elenco:
- partiti o organizzazioni che incitano a percuotere o uccidere pubblici ufficiali in quanto tali;
- partiti o organizzazioni che incitano a danneggiare o distruggere illecitamente impianti pubblici;
- partiti o organizzazioni che incitano ad azioni di conflitto che impediscono o ostacolano la manutenzione o il funzionamento ordinario delle strutture di sicurezza in stabilimenti o luoghi di lavoro.
- Persone che intendono produrre o esporre stampati, film o altri documenti e disegni per perseguire gli scopi di tali partiti o organizzazioni.
- Persone che rientrano nei numeri da 13 a 15 e sono state costrette a lasciare il Giappone.
- Persone per le quali il Ministro della Giustizia ritiene, con motivazione sufficiente, che sussista il rischio di compiere atti pregiudizievoli agli interessi del Giappone o all'ordine e alla sicurezza pubblici.
- Atleti, artisti dello spettacolo e simili che entrano in Giappone con visto turistico per gare o spettacoli ma il cui scopo effettivo di ingresso non corrisponde al visto: anche in tali casi può essere disposto il rifiuto dello sbarco.
Procedure collegate al rifiuto dello sbarco e requisiti
Il «rifiuto dello sbarco» in sé è accertato al controllo di frontiera e non è oggetto di una domanda amministrativa. Tuttavia, chi rientra nei motivi di rifiuto o si trova nel periodo di divieto può valutare le seguenti procedure collegate per entrare in Giappone.
1. Permesso speciale di sbarco (al controllo di frontiera)
Istituto per cui, se l'ispettore d'immigrazione ritiene sussistere circostanze particolari che giustificano l'ingresso, può essere eccezionalmente concesso lo sbarco nonostante la sussistenza dei motivi di diniego. La valutazione si svolge al controllo di frontiera. Per i dettagli si rimanda alla pagina Permesso speciale di sbarco.
2. Decisione di abbreviazione del periodo di divieto di sbarco
Tra i destinatari dell'ordine di allontanamento coercitivo, possono essere ammessi a tale decisione coloro che cumulativamente soddisfano le condizioni seguenti.
- aver ottenuto il permesso di uscita a proprie spese;
- non aver mai subito in precedenza allontanamento coercitivo dal Giappone;
- non essere mai usciti in precedenza in esecuzione di un ordine di partenza.
La presentazione della domanda non comporta automaticamente l'accoglimento: si procede a valutazione complessiva della condotta e dei fatti che hanno portato all'allontanamento. Dopo aver ottenuto la decisione di abbreviazione e essere usciti a proprie spese, per rientrare in Giappone è necessario il certificato di idoneità. Se si entra con soggiorno a breve termine, il periodo di divieto di sbarco resta di 5 anni.
3. Domanda di rilascio del certificato di idoneità (rientro dopo la fine del periodo di divieto)
Trascorso il periodo di divieto di sbarco, per rientrare è necessario ottenere il certificato di idoneità e, sulla sua base, il visto (se richiesto) prima dell'ingresso. Il rilascio dipende dallo status e dalle attività richieste; in presenza di violazioni passate l'accoglimento può essere difficile.
Riferimento: Domanda di rilascio del certificato di idoneità (Immigration Services Agency of Japan)
Elenco indicativo dei documenti (procedure collegate)
Non esiste una «domanda» per il rifiuto dello sbarco in sé; di seguito si indicano, a titolo orientativo, i principali documenti utili per le procedure collegate. Per la pratica concreta verificare sempre le istruzioni aggiornate presso l'ufficio d'immigrazione competente o secondo lo status richiesto.
In caso di domanda di decisione di abbreviazione del periodo di divieto di sbarco
- modulo di domanda per l'abbreviazione (modello degli uffici d'immigrazione);
- passaporto;
- copia dell'ordine di allontanamento coercitivo (se in possesso);
- documenti relativi al permesso di uscita a proprie spese;
- altri documenti richiesti dall'ufficio.
※ La domanda va presentata all'ufficio regionale d'immigrazione che segue il procedimento di allontanamento. Per i dettagli rivolgersi all'ufficio d'immigrazione di riferimento.
In caso di domanda di certificato di idoneità (rientro)
I documenti variano a seconda dello status di soggiorno richiesto. Esempi di documenti frequentemente richiesti:
- modulo di domanda di certificato di idoneità (modello degli uffici d'immigrazione);
- fotografia (4 cm × 3 cm);
- copia del passaporto del richiedente (straniero);
- documenti che attestano il rapporto di parentela (es. visto per familiari a carico, coniuge);
- documentazione probatoria secondo lo status (contratto di lavoro, certificato di iscrizione scolastica, ricevuta di trascrizione del matrimonio, ecc.).
※ Per l'elenco puntuale per ciascuno status consultare la sezione «Moduli, documenti e numero di copie» nella pagina Domanda di rilascio del certificato di idoneità (Immigration Services Agency of Japan) e la scheda relativa allo status applicabile.
Quando si chiede il permesso speciale di sbarco (al controllo di frontiera)
Al controllo occorre spiegare la situazione che integra i motivi di diniego e le circostanze eccezionali che possono giustificare l'ammissione (scopo della visita, durata prevista, situazione nel Paese di origine, ecc.). Esempi di documenti utili se già disponibili:
- passaporto;
- documenti che attestano lo scopo della visita (lettera d'invito, materiale di convegno, appuntamento sanitario, ecc.);
- programma di soggiorno e biglietto aereo;
- documenti che illustrano urgenza o necessità nel Paese di origine;
- documentazione su garante o invitante (copia della residence card, motivazione dell'invito, ecc.).
※ Il permesso speciale di sbarco è valutato caso per caso; i documenti richiesti possono variare. Seguire le indicazioni dell'ispettore d'immigrazione.

