Cartellone informativo all'arrivo in aeroporto

Per casi particolari in materia di rifiuto dello sbarco s'intende l'istituto che riguarda lo straniero che, dopo aver ricevuto il permesso speciale di sbarco, soggiorna in Giappone, esce e vi rientra: se al momento del nuovo ingresso ricade ancora nel periodo di non amissione sul territorio (cosiddetto «periodo di divieto di sbarco»), in passato, ad ogni ingresso erano in genere necessari l'esame da parte dell'ispettore d'immigrazione, del funzionario per le indagini speciali e del Ministro della Giustizia, con iter ripetitivi e spesso onerosi in termini di tempi e procedure.

Per ridurre questi oneri, è stato introdotto un meccanismo (art. 5-2, comma 2, della legge sull'immigrazione) in virtù del quale, anche dopo essere già usciti dal Giappone, se è trascorso un lasso di tempo non insignificante dall'allontanamento a seguito, ad esempio, di provvedimento coercitivo e il richiedente ha ottenuto il rilascio del certificato di idoneità (COE) e, presso l'ufficio consolare estero, un visto valido (e in altre ipotesi che il Ministro della Giustizia ritenga adeguate), l'ispettore d'immigrazione può, quando ricorre tale valutazione, apporre la vignetta di sbarco senza dover ripetere l'iter del permesso speciale di sbarco.

Permesso speciale di sbarco e casi particolari di rifiuto dello sbarco (secondo le spiegazioni del Ministero della Giustizia e dell'Immigration Services Agency of Japan)

Quando uno straniero intende sbarcare in Giappone, si verifica se ricorrono le condizioni di sbarco di cui al paragrafo 1, articolo 7, della legge sull'immigrazione. Se non vengono ritenute soddisfatte, ne consegue l'ordine di lasciare il territorio.

  • Permesso speciale di sbarco (art. 12): è il provvedimento con cui il Ministro della Giustizia può, nel proprio esercizio discrezionale, ammettere eccezionalmente allo sbarco chi, di per sé, non soddisfa le condizioni. La valutazione tiene conto, in via complessiva, dello scopo di ingresso, del contenuto del motivo di divieto di sbarco applicabile, del tempo trascorso, della situazione familiare in Giappone, ecc.
  • Casi particolari di rifiuto dello sbarco (art. 5-2): con riguardo a determinati tipi di motivi di divieto di sbarco di cui all'art. 5, se il Ministro della Giustizia ha dato, tra l'altro, il consenso al rientro o in altre ipotesi previste da ordinanza ministeriale e ha ritenuto la situazione compatibile con l'ingresso, può disporre che il solo fatto di rientrare in tali motivi non comporti a sé stante il rifiuto dello sbarco. Chi abbia ricevuto il certificato di idoneità e ottenuto all'estero un visto valido può, al momento della richiesta di sbarco in porto o aeroporto, se non sussistono ulteriori cause di inidoneità oltre a quella già considerata, essere ammesso allo sbarco senza dover percorrere di nuovo l'iter del permesso speciale di sbarco (nei casi idonei).

Motivi di rifiuto dello sbarco e periodo di non amissione

Per motivi di rifiuto dello sbarco s'intendono le cause elencate nell'art. 5: lo straniero rispetto al quale, ad esempio, vi sia il timore di pregiudizio per la salute pubblica, l'ordine pubblico o la tranquillità interna può essere costretto a non sbarcare.

Il periodo di non amissione (periodo in cui, di regola, non è ammesso lo sbarco) interessa, ad esempio, chi in passato è stato allontanato in sede coercitiva per soggiorno irregolare o ha lasciato il Paese in esecuzione di un ordine di partenza, e varia come segue (da materiale pubblicato nel dicembre 2022 (Reiwa 4) dall'Immigration Services Agency of Japan, «Casi in cui lo sbarco speciale è stato consentito e casi in cui non è stato consentito»).

  1. Persona sottoposta a allontanamento coercitivo (senza precedenti di allontanamento coercitivo o di uscita su ordine di partenza): 5 anni dalla data dell'allontanamento.
  2. Persona sottoposta a allontanamento coercitivo (se in precedenza vi sono stati allontanamento coercitivo o uscita su ordine di partenza): 10 anni dalla data dell'ultimo allontanamento.
  3. Uscita in esecuzione di ordine di partenza: 1 anno dalla data di uscita.
  4. Condenna a reclusione o detenzione per almeno un anno, o a pena affini, per violazione di leggi del Giappone o di un altro Stato, ecc.: nessun termine fissato (divieto di lunga durata / permanente, secondo le norme applicabili).

Profilo dei casi pubblicati (coniuge giapponese o straniero regolarmente soggiornante)

Per accrescere la trasparenza e la prevedibilità in materia di permesso speciale di sbarco, l'Immigration Services Agency of Japan pubblica, per categoria, sia i casi in cui lo sbarco speciale è stato concesso sia i casi in cui non è stato concesso (campionati, tra le persone interessate dai motivi di rifiuto dello sbarco, dalle ipotesi in cui il coniuge è cittadino giapponese o straniero munito di regolare status di soggiorno).

Nei casi di concessione, entrano in considerazione, tra l'altro, il numero di anni trascorso dall'allontanamento, la durata del matrimonio, la presenza o meno di figli, se il matrimonio è stato costituito dopo l'allontanamento, l'assenza o meno di condanne penali. Nei casi di non concessione compaiono, a titolo esemplificativo, agevolamento di lavoro irregolare, revoca dello status di soggiorno, ripetuti allontanamenti, condanne a reclusione (da un anno in su), oppure dubbi sulla autenticità del vincolo matrimoniale. In ogni singolo fascicolo, scopo d'ingresso, contenuto del motivo di divieto, decorso del tempo, situazione familiare e altri elementi sono valutati complessivamente.

Per l'elenco dettagliato si rimanda al materiale ufficiale di seguito linkato.

Domande e risposte (in base a documenti del Ministero della Giustizia e dell'Immigration Services Agency of Japan, ecc.)

Come è variata la trattazione delle persone interessate dai motivi di rifiuto dello sbarco?
In passato, anche chi aveva già ottenuto il permesso speciale di sbarco doveva, ad ogni reingresso, attraverso in molti casi l'iter a tre livelli: ispettore d'immigrazione, funzionario per le indagini speciali, Ministro della Giustizia, con passaggi a volte poco funzionali. Ora, in applicazione dei casi particolari di cui all'art. 5-2, quando il Ministro della Giustizia ritiene la posizione compatibile, le persone che hanno, tra l'altro, ottenuto il certificato di idoneità o il visto (ove previa consultazione con il Ministro) possono essere sottoposte a sbarco con vignetta applicata dall'ispettore d'immigrazione senza dover ripetere l'iter del permesso speciale di sbarco, con snellimento complessivo delle procedure.
Chi rientra nell'ambito di applicazione dei casi particolari? Viene dato un avviso in tal senso?
Tra i motivi di rifiuto dello sbarco di cui all'art. 5, rientrano nell'ambito in esame, salvo le precisazioni di ordinanza, le ipotesi di cui al comma 1, numeri 4, 5, 7, 9 o 9-2, per le persone che, dalla data fissata nell'ordinanza, hanno ricevuto il permesso di reingresso, la consegna del titolo di viaggio per rifugiato, oppure il certificato di idoneità o il visto (ove previa consultazione con il Ministro) e per le quali il Ministro riconosce circostanze particolari. Ove sussistano le condizioni, può essere rilasciata una notifica che reca i motivi rispetto ai quali, da soli, non si negherà lo sbarco; se ricorrono altri motivi di rifiuto, lo sbarco può comunque essere negato.

Fonti e riferimenti