Che cos’è l’autorizzazione speciale allo sbarco
L’autorizzazione speciale allo sbarco è l’istituto per cui, se — a seguito, ad esempio, di un soggiorno irregolare e di un allontanamento forzato — a una persona straniera è inizialmente impedito, per un certo periodo, di sbarcare in Giappone, il Ministro di Giustizia può, in via eccezionale e discrezionale, consentire l’ingresso in presenza di circostanze particolari che impongano l’ingresso nel Paese (art. 12 della legge sul controllo dell’immigrazione e sul riconoscimento dello status di rifugiato, c.d. 〘legge sull’immigrazione〙).
Quando una persona straniera chiede di sbarcare in Giappone, si accerta se sussistono le condizioni per lo sbarco di cui al paragrafo 1° dell’art. 7 della legge sull’immigrazione. Se non sussistono, può esserle ingiunto di lasciare il territorio; l’autorizzazione speciale allo sbarco costituisce invece un provvedimento discrezionale del Ministro di Giustizia che consente, verso chi non soddisfa tali condizioni, di riconoscergli eccezionalmente lo sbarco.
Anche coloro che hanno già lasciato il Giappone possono, qualora, dopo un lasso di tempo apprezzabile dall’uscita su ordine di uscita, abbiano ottenuto il rilascio del certificato d’idoneità allo status di residenza (COE) e, presso l’Ufficio consolare, un visto valido, e presentino richiesta di sbarco, vedersi apporre, se il Ministro di Giustizia lo ritiene opportuno, il timbro d’ammissione da parte del funzionario d’ispezione all’immigrazione; ciò in applicazione del divieto di sbarco in senso ristretto (art. 5-ter della legge sull’immigrazione ・ eccezioni al divieto di sbarco).
Divieti di sbarco e relative durate
Per 〘motivo di inammissibilità allo sbarco〙 si intendono le ipotesi di cui all’art. 5 della legge sull’immigrazione. Nei casi in cui sussistono, allo straniero può esser negato lo sbarco, ad esempio quando sussistono indizi in materia di salute pubblica, ordine pubblico o ordine interno e sicurezza nazionale.
Le durate del periodo d’inammissibilità allo sbarco (per chi è stato sottoposto a espulsione forzata o ha lasciato il Paese in esecuzione di un ordine di uscita) sono le seguenti.
- Prima espulsione forzata (退去強制): 5 anni a decorrere dalla data dell’ordine
- Più di un’espulsione forzata: 10 anni a decorrere dalla data dell’ultimo ordine
- Uscita in esecuzione di un ordine di uscita (出国命令): 1 anno a decorrere dalla data di uscita
- Condanna a reclusione oltre l’anno, ecc. (violazione della legge in Giappone o all’estero): illimitata
Anche durante tali periodi, l’autorizzazione speciale allo sbarco consente, valutando globalmente le circostanze del singolo caso, di riconoscerlo eccezionalmente.
Elementi principali considerati nella valutazione
La decisione sull’autorizzazione speciale allo sbarco è adottata caso per caso. Secondo le pubblicazioni illustrative dell’Immigration Services Agency (ISA) sono in genere valutati, tra l’altro, i seguenti elementi.
- motivazione e finalità d’ingresso (scopo d’ingresso);
- concreto contenuto del motivo d’inammissibilità applicabile;
- ininterrotto trascorrere del tempo dal sorgere del motivo d’inammissibilità;
- condizioni della famiglia che risiede in Giappone e relativa condizione di vita (ad es. coniuge cittadino giapponese o straniero regolarmente soggiornante);
- durata del matrimonio, presenza di figli in comune tra i coniugi;
- situazione interna ed esterna d’interesse per il caso.
Nel materiale ufficiale si riscontrano numerosi provvedimenti favorevoli soprattutto quando il coniuge è cittadino giapponese o straniero con soggiorno regolare (p. es. residente permanente) e l’unione è sostanzialmente accertata, con concessione, dopo un certo tempo, sotto status 〘coniuge o parente d’un cittadino giapponese〙 o 〘coniuge o parente d’un residente permanente〙. Sono invece documentate decisioni di diniego, ad esempio, in presenza di dubbi sulla autenticità del vincolo matrimoniale o di precedenti multipli d’espulsione forzata.
Documento di riferimento: Esempi di casi in cui è stato concesso o rifiutato l’autorizzazione speciale allo sbarco (Immigration Services Agency) [PDF, lingua giapponese].
Requisiti e condizioni (come si concretizza in pratica)
- Destinatari: stranieri che, ai sensi della legge, non soddisfano le condizioni per lo sbarco (c.d. 〘motivi d’inammissibilità〙, ecc.) nei confronti dei quali il Ministro ritiene opportuno, eccezionalmente, ammetterli allo sbarco.
- Procedura pratica: in linea generale non esiste una procedura autonoma denominata esclusivamente 〘autorizzazione speciale allo sbarco〙. Il percorso di regola prevede di presentare dapprima la domanda di rilascio del certificato d’idoneità allo status di residenza, di ottenere il certificato, quindi, muniti di esso, di procurare il visto presso la Rappresentanza diplomatica e, infine, di presentare istanza di sbarco al varco d’ingresso. Se il certificato è stato rilasciato e non sussistono altre cause d’inammissibilità oltre a quella già considerata, lo sbarco può, ex art. 5-ter, essere consentito senza un’ulteriore procedura autonoma di 〘autorizzazione speciale allo sbarco〙.
- Motivazioni d’indole umanitaria: presenza in Giappone, ad esempio, di coniuge cittadino o di residente permanente e di figli; in simili situazioni il certificato d’idoneità costituisce in genere la prima tappa concreta.
- Termini istruttori: ove siano in gioco motivi d’inammissibilità allo sbarco, l’istruttoria sul certificato d’idoneità può richiedere, rispetto alle domande prive di tali profili, tempi più lunghi; conviene in genere prefigurare diversi mesi di lavorazione.
Elenco dei documenti (orientamento)
Poiché l’autorizzazione speciale allo sbarco, propriamente intesa, è riconosciuta in sede d’ispezione all’ingresso a discrezione del Ministro, non esistono moduli ufficiali specifici, dedicati in via esclusiva a questa istanza. In pratica la documentazione si struttura come segue.
1. Documenti principali per la domanda di rilascio del certificato d’idoneità (COE)
Chi intende reingressare se ancora sottoposto a periodo d’inammissibilità presenta, di norma, la domanda di rilascio del certificato d’idoneità per lo status che intende ottenere (p. es. 〘coniuge o parente d’un cittadino giapponese〙, 〘coniuge o parente d’un residente permanente〙, ecc.) e fornisce la documentazione prevista per tale qualifica.
Elementi in genere richiesti a tutti
- Modulo d’istanza per il rilascio del certificato d’idoneità (un esemplare, salvo disposizioni d’ufficio locali o istruzioni della sede d’ispezione);
- fotografia (4 cm in altezza × 3 in larghezza, non più vecchia di tre mesi, retro con nome e cognome);
- busta con affrancatura (raccomandata, ecc.) per la restituzione del certificato al richiedente.
Principali documenti aggiuntivi in caso d’istruttoria 〘coniuge o parente d’un cittadino giapponese〙
- Atto di matrimonio (emesso, per entrambi i coniugi, nel rispettivo Stato d’origine, se del caso);
- questionario (modello d’ufficio dell’Ufficio d’ispezione);
- lettera di garanzia del coniuge d’origine giapponese;
- estratto o certificato anagrafico d’intero nucleo del coniuge d’origine giapponese;
- documentazione che accerti le relazioni coniugali (fotografie, tracciato delle comunicazioni, ecc.);
- prova dei mezzi per il sostentamento in Giappone;
- ulteriori asseverazioni prescritte per lo specifico status dall’ufficio d’ispezione competente sull’area di soggiorno prevista.
Per lo status 〘coniuge o parente d’un residente permanente〙 occorre analoga documentazione in materia di vincolo matrimoniale, legami familiari, referente garante e sostentamento. I dettagli vanno verificati presso la sede d’ispezione regionale competente sull’area o sulla pagina 〘Domanda di rilascio del certificato d’idoneità〙 (sito del Ministero di Giustizia / ISA, lingua giapponese).
2. Documenti principali per la richiesta di visto (Rappresentanza diplomatica all’estero)
- passaporto valido;
- modulo d’istanza di visto (modelli del Ministero degli Affari Esteri o della Rappresentanza);
- fotografia d’identità;
- certificato d’idoneità (originale o copia, secondo le istruzioni);
- ulteriori asseverazioni richieste caso per caso da quell’Ufficio.
3. Allo sbarco (aeroporto o porto)
- passaporto munito di visto valido;
- certificato d’idoneità (esibizione o consegna, secondo le disposizioni);
- 〘ED card〙 o altre schede d’ingresso, nonché ogni altra consegna indicata d’ufficio.
La validità del certificato d’idoneità decorre dalla data di rilascio e termina, di regola, al compimento di tre mesi. Entro tale termine occorre ottenere il visto e sbarcare.
Condizioni per la concessione (posso essere ammesso?)
Quando, ad esempio, in Giappone vi sono coniugi o figli aventi cittadinanza giapponese o status di soggiorno regolare, sussistono motivi d’indole umanitaria per cui, nella pratica illustrata dalle pubblicazioni, le decisioni favorevoli sono frequenti. Nell’istruttoria d’ingresso (controllo d’ispezione allo sbarco), ove si ritenga, secondo criteri d’ufficio, opportuno concedere eccezionalmente lo sbarco, l’autorizzazione speciale allo sbarco è riconosciuta.
La prassi più diffusa prevede di ottenere prima il certificato d’idoneità (COE), quindi di procedere con visto e sbarco; se il certificato è stato rilasciato, le possibilità d’esito positivo all’ispezione, salvo sopravvenienze, tendono a aumentare.
Autorizzazione allo sbarco provvisorio (仮上陸)
Se l’istruttoria d’ingresso richiede tempo, di regola si soggiorna in un’area o in una struttura d’aeroporto o di porto. Tuttavia, ove il capo istruttore (主任審査官) ritiene sussistere particolare necessità, l’autorizzazione allo sbarco provvisorio (仮上陸) consente, fino a che le pratiche non siano concluse, d’essere ammesso eccezionalmente a sbarcare in Giappone. Sono comuni, quali condizioni, il versamento in yen o in valuta straniera di una cauzione d’importo non oltre quella fissata dal regolamento d’esecuzione d’ufficio (nel testo di legge un limite, entro 200 yen; l’importo effettivo in vigore va verificato sull’atto d’ufficio), oltre a limiti d’indirizzo, di giro, obblighi a comparire a convocazioni e altre condizioni, ecc.
Punti essenziali in sintesi, secondo l’art. 13 della legge sull’immigrazione e voci collegate, sono i seguenti.
- Il capo istruttore, nel corso dell’istruttoria d’ingresso, ove ritiene, in concreto, sussistere particolare necessità, può concedere all’interessato straniero l’autorizzazione allo sbarco provvisorio (仮上陸) per il periodo fino al completamento delle pratiche.
- In caso di concessione, l’istruttore d’immigrazione consegna l’atto o il permesso d’autorizzazione allo sbarco provvisorio (仮上陸許可書).
- All’atto di concessione possono imporsi limiti d’indirizzo, di giro, obblighi a comparire a convocazione o altre condizioni, nonché il versamento in yen o in valuta straniera di un deposito cauzionale d’importo entro il massimo fissato dal regolamento d’esecuzione d’ufficio (nel testo, entro 200 yen; verificare sull’atto d’ufficio in vigore).
- La cauzione si restituisce al ricevere il timbro d’ammissione o all’ingiunzione di lasciare il Giappone, secondo le ipotesi di legge.
- In caso di violazione delle condizioni, in ipotesi di fuga o analoghe, si provvede all’acquisizione per intero della cauzione; negli altri casi, ad acquisizione parziale, secondo il regolamento.
- Ove sussistano indizi concreti di pericolo di fuga, l’istruttore può emettere l’ordine di trattenimento e disporre la detenzione.
Per i dettagli si rinvia all’art. 13, ai regolamenti d’esecuzione d’ufficio e alle guide dell’Immigration Services Agency (in genere in giapponese).

