
Studente (留学) è uno status di soggiorno di cui all’Appendice I n. 4 della Legge sul controllo dell’immigrazione; riguarda l’attività di frequentare, nel territorio giapponese, università, istituti tecnici superiori (kōsen), scuole superiori, scuole medie, scuole elementari, istituti professionali (senmon gakkō), scuole di vario tipo (kakushu gakkō) e altre istituzioni equivalenti per strutture e organizzazione. Si richiede per studiare in università, scuole di specializzazione, istituti professionali, scuole di vario tipo (ivi comprese le scuole di lingua giapponese) e analoghi percorsi. Il lavoro retribuito non è, di regola, ammesso; con il permesso per svolgere attività diverse da quelle consentite dal titolo di soggiorno, è tuttavia possibile lavorare entro i limiti previsti dalla legge (fino a 28 ore a settimana, e fino a 8 ore al giorno nei periodi di lunga chiusura scolastica).
Attività ricomprese in questo status di soggiorno (come definite dall’Immigration Services Agency)
Frequentare, in Giappone, corsi presso università, istituti tecnici superiori, scuole superiori (compresa la parte conclusiva delle scuole secondarie di ciclo unico), sezioni superiori delle scuole speciali, scuole medie (compresa la parte conclusiva della scuola di istruzione obbligatoria unificata e la parte iniziale della scuola secondaria di ciclo unico), sezioni medie delle scuole speciali, scuole elementari (compresa la parte iniziale della scuola di istruzione obbligatoria unificata), sezioni elementari delle scuole speciali, istituti professionali, scuole di vario tipo o istituzioni equivalenti sotto il profilo di strutture e organizzazione didattica.
Esempi di casi ricompresi: studenti e alunni di università, junior college, istituti tecnici superiori, scuole superiori, scuole medie e scuole elementari; rientrano anche i frequentanti dei corsi professionali degli istituti professionali e delle scuole di vario tipo, ivi comprese le scuole di lingua giapponese.
Per il dettaglio si rimanda alla pagina ufficiale Immigration Services Agency – status di soggiorno «Studente».
Requisiti per ottenere il visto per studente
- Il richiedente rientra in almeno una delle seguenti ipotesi.
- a) Il richiedente è iscritto a un’università giapponese o a un istituto equivalente, al corso professionale di un istituto professionale, a un istituto che impartisce corsi preparatori all’ingresso in università per chi ha completato 12 anni di istruzione all’estero, oppure a un istituto tecnico superiore, e vi riceve l’istruzione (salvo i soli casi di frequenza esclusivamente serale o a distanza).
- b) Il richiedente è iscritto a un’università giapponese e frequenta, presso un dipartimento di scuola di specializzazione della medesima università che svolge le lezioni in orario serale, esclusivamente il corso serale, e solo ove l’ateneo abbia istituito un sistema adeguato a verificare le presenze e il rispetto dell’articolo 19, comma 1, della Legge sull’immigrazione per i corsisti stranieri.
- c) Il richiedente è iscritto a un liceo giapponese (escluse le classi a tempo parziale; inclusa la parte conclusiva della scuola secondaria di ciclo unico), alla sezione superiore di una scuola speciale, al corso superiore o generale di un istituto professionale, oppure a una scuola di vario tipo o a un’istituzione equivalente per strutture e organizzazione, e vi riceve l’istruzione (salvo i soli casi di frequenza esclusivamente serale o a distanza).
- Il richiedente dispone di mezzi patrimoniali, borse di studio o altre risorse sufficienti a coprire il costo della vita per tutta la durata del soggiorno in Giappone; tale requisito non è richiesto qualora le spese di mantenimento siano integralmente sostenute da un soggetto diverso dal richiedente.
- Se il richiedente frequenta un corso in regime di «ricercatore non iscritto» (kenkyūsei) o di «studente a sola udienza» (chōkōsei), occorre che rientri nelle ipotesi a) o b) del punto 1, che sia stato ammesso secondo la procedura selettiva dell’istituzione e che segua almeno 10 ore di lezione alla settimana.
- Se il richiedente intende frequentare un liceo, deve avere al massimo 20 anni di età e aver ricevuto almeno un anno di insegnamento della lingua giapponese o di insegnamento in lingua giapponese presso l’istituzione scolastica; non si applica tale condizione se l’iscrizione avviene nell’ambito di un programma di scambio studentesco o di analoga iniziativa di scambio internazionale adottata da un organo statale, da un ente locale, da un’agenzia amministrativa indipendente, da un’università nazionale, da una rete scolastica privata, da un’associazione di pubblica utilità o da una fondazione di pubblica utilità.
- Se il richiedente intende frequentare la scuola media, la sezione media di una scuola speciale, la scuola elementare o la sezione elementare di una scuola speciale, devono sussistere congiuntamente tutte le condizioni di seguito elencate; qualora l’iscrizione sia effettuata nell’ambito di un programma di scambio o di analoga iniziativa internazionale adottata dagli stessi tipi di enti indicati al punto precedente, non sono richieste le condizioni a) e b) sottoindicate.
- a) Se la frequenza riguarda la scuola media, il richiedente ha al massimo 17 anni.
- b) Se la frequenza riguarda la scuola elementare, il richiedente ha al massimo 14 anni.
- c) In Giappone esiste un soggetto con funzioni di tutela nei confronti del richiedente.
- d) L’istituzione scolastica ha personale a tempo pieno incaricato dell’orientamento alla vita quotidiana degli studenti o alunni stranieri.
- e) È assicurata la disponibilità di una residenza con personale presente in sede (ad es. convitto) o di altra sistemazione idonea a condurre regolarmente la vita quotidiana.
- Se il richiedente intende frequentare un istituto professionale o una scuola di vario tipo (salvo il caso di insegnamento esclusivamente di lingua giapponese), devono sussistere congiuntamente le condizioni seguenti; non è richiesto il requisito a) sotto se il richiedente frequenta un istituto costituito per accogliere un numero significativo di cittadini stranieri e impartire istruzione elementare o secondaria in una lingua straniera.
- a) Il richiedente ha frequentato almeno sei mesi di corso di lingua giapponese presso un’istituzione per l’insegnamento della lingua giapponese agli stranieri designata con atto del Ministro della Giustizia; oppure ha comprovato, mediante esame, un livello di giapponese sufficiente per frequentare istituti professionali o scuole di vario tipo; oppure ha frequentato almeno un anno di corso in una scuola di cui all’articolo 1 della Legge sull’istruzione (escluso l’asilo infantile).
- b) L’istituzione ha personale a tempo pieno incaricato dell’orientamento alla vita quotidiana degli studenti stranieri.
- Se il richiedente intende frequentare esclusivamente un corso di lingua giapponese presso un istituto professionale, una scuola di vario tipo o un’istituzione equivalente per strutture e organizzazione, questa deve essere un’istituzione per l’insegnamento della lingua giapponese designata con atto del Ministro della Giustizia.
- Se il richiedente intende frequentare un istituto che prepara all’ingresso in università per chi ha completato 12 anni di istruzione all’estero, l’istituto deve essere incluso tra quelli designati con atto del Ministro della Giustizia.
- Se il richiedente intende frequentare un’istituzione equivalente a una scuola di vario tipo per strutture e organizzazione (salvo il caso di insegnamento esclusivamente di lingua giapponese), l’istituzione deve essere inclusa tra quelle designate con atto del Ministro della Giustizia.
Durata del soggiorno
Il Ministro della Giustizia determina la durata caso per caso, entro il limite massimo di 4 anni e 3 mesi. Nelle tabelle ufficiali compaiono, tra gli altri, periodi di 4 anni e 3 mesi, 4 anni, 3 anni e 3 mesi, 3 anni, 2 anni e 3 mesi, 2 anni, 1 anno e 3 mesi, 1 anno, 6 mesi, 3 mesi, ecc.
Documentazione richiesta (panoramica)
Gli allegati variano a seconda del tipo di domanda e della categoria d’istituzione (università / istituto professionale e scuola di vario tipo / istituzione per l’insegnamento della lingua giapponese / scuole secondarie o primarie, ecc.). Moduli ed elenchi aggiornati devono essere verificati sulla pagina Immigration Services Agency – status di soggiorno «Studente». I certificati rilasciati in Giappone vanno, di regola, presentati con data di emissione non anteriore a tre mesi rispetto alla domanda.
1. Domanda di rilascio del certificato di eleggibilità (nuovo ingresso in Giappone per studio dall’estero)
Chi arriva dall’estero per studiare presenta innanzitutto la domanda di rilascio del certificato di eleggibilità; ottenuto il certificato, si richiede il visto presso la rappresentanza diplomatica e si procede all’ingresso.
- Modulo di domanda per il rilascio del certificato di eleggibilità: 1 originale
- Fotografia: 1 (formato prescritto)
- Busta preaffrancata per la risposta (raccomandata semplice): 1
- Altri documenti: note alla compilazione, moduli allegati, dichiarazione sulle spese, attestazioni relative a borse di studio (se applicabile), moduli di verifica, nonché la documentazione specifica per categoria d’istituzione (università, junior college, scuola di specializzazione, istituto tecnico superiore; istituto professionale o scuola di vario tipo; istituzione per l’insegnamento della lingua giapponese di cui a decreto; scuola superiore, media o elementare).
2. Domanda di autorizzazione al cambio di status (da altro titolo allo status «Studente»)
Per chi è già residente in Giappone con un altro status e intende passare allo status «Studente» per svolgere l’attività di studio.
- Modulo di domanda di autorizzazione al cambio di status: 1 originale
- Fotografia: 1 (non richiesta per i minori di 16 anni)
- Passaporto e residence card (esibizione)
- Altri documenti: come al punto 1 (note, allegati, dichiarazione sulle spese, borse, nonché documentazione specifica per tipo d’istituzione).
3. Domanda di proroga del periodo di soggiorno (mantenimento dello status «Studente»)
Per chi risiede già con lo status «Studente» e intende rinnovare il periodo di soggiorno.
- Modulo di domanda di proroga del soggiorno: 1 originale
- Fotografia: 1 (non richiesta per i minori di 16 anni)
- Passaporto e residence card (esibizione)
- Altri documenti: note alla compilazione, moduli allegati, dichiarazione sulle spese di soggiorno, attestazioni relative a borse (se applicabile), moduli di verifica e documentazione specifica per tipo d’istituzione.
4. Domanda di concessione dello status di soggiorno (acquisizione dello status «Studente» restando in Giappone)
Per chi si trova già nel territorio e intende ottenere uno status di soggiorno (ad es. a seguito della perdita della cittadinanza giapponese, ecc.).
- Modulo di domanda di concessione dello status di soggiorno: 1 originale
- Fotografia: 1 (non richiesta per i minori di 16 anni)
- Documenti per categoria (atti che comprovano la cittadinanza, altri atti probatori)
- Passaporto (esibizione)
- Altri documenti: dichiarazione sulle spese, borse, documentazione per tipo d’istituzione, ecc. (può farsi riferimento, mutatis mutandis, all’elenco relativo al certificato di eleggibilità).
Attenzione: se la pratica è presentata da un soggetto diverso dal richiedente, può essere richiesta la prova della qualifica del presentatore. I documenti in lingue diverse dal giapponese vanno corredati, di regola, da traduzione. I materiali presentati non vengono, in linea di massima, restituiti.
Per la compilazione dei moduli e l’elenco aggiornato degli allegati si consiglia di contattare il Immigration Information Center (tel. 0570-013904, dal Giappone) o l’ufficio di immigrazione competente per zona.

